REGOLAMENTO GENERALE
1) CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITA
I contratti di viaggio relativi al
presente programma si intendono
sottoposti, nonostante qualsiasi clausola
contraria, alla Legge 27.12.77 n. 1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di
viaggio (C.C.V.) firmata a Bruxelles il
23 aprile 1970, alla Direttiva 90/314/CEE
e al decreto Legislativo 17.3.95 n. 111
di attuazione della Direttiva n.
90/314/CEE concernente i viaggi, le
vacanze ed i circuiti "tutto
compreso".
Per i pacchetti turistici "tutto
compreso" il contratto di vendita è
redatto in forma scritta e al consumatore
deve essere rilasciata una copia
sottoscritta o timbrata
dall'organizzatore o dal venditore.
2) TERMINI PER LE ISCRIZIONI
L'accettazione delle iscrizioni è
subordinata da parte dell'organizzatore
del viaggio alla disponibilità di posti
e s'intende perfezionata al momento della
conferma da parte dell'organizzatore
stesso.
3) PAGAMENTI
All'atto della prenotazione verrà
versato un importo pari al25% del prezzo
+ la tassa iscrizione. Il saldo dovrà
essere verato 30 giorni prima della
partenza, per i viaggi che prevedono
servizi speciali del vettore (chartes o
noleggi), per i viaggi intercontinentali,
le crociere ed i soggiorni in
appartamenti 30 giorni prima della
partenza, per tutti gli altri viaggi. Per
le iscrizioni effettuate nei giorni
precedenti la data di partenza dovrà
essere versato l'intero ammontare al
momento dell'iscrizione.
4) VALIDITA' DELLE QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
Le quote sono calcolate in base ai cambi
ed alle tariffe dei vettori vigenti come
indicato nel catalogo.
le quote stabilite dal contratto potranno
essere variate con possibilità di
revisione sia al rialzo che al ribasso
solo in conseguenza di variazioni nel
corso dei cambi, delle tariffe dei
vettori compreso il costo del carburante
e diritti e tasse su certi servizi quali
: tasse di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti. Se
l'aumento del prezzo globale eccede il
10% il viaggiatore ha facoltà di
recedere dal contratto con il diritto di
rimborso di tutte le somme da lui pagate
entro 7 giorni lavorativi dal momento del
recesso. Il prezzo stabilito nel
contratto non può in ogni caso essere
aumentato nei 20 giorni che precedono la
partenza.
5) MODIFICHE DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI
Prima della partenza l'organizzatore che
abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso in
forma scritta, al consumatore, indicando
il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue.
Il consumatore comunica la propria scelta
all'organizzatore entro due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l'avviso di variazione; ove non accetti
la proposta di modifica, il consumatore
può recedere, senza pagamento di penale,
dal contratto.
Dopo la partenza, quando una parte
essenziale dei servizi dal contratto non
può essere effettuata, l'organizzatore
predispone soluzioni alternative per la
prosecuzione del viaggio non comportanti
oneri a carico del consumatore, oppure
rimborsa quest'ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni previste e
quelle effettuate, salvo il risarcimento
del danno. Se non è possibile alcuna
soluzione alternativa o il consumatore
non l'accetta per un giustificato motivo,
l'organizzatore gli mette a disposizione
un mezzo di trasporto equivalente per il
ritorno al luogo di partenza o ad altro
luogo convenuto, e gli restituisce la
differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni
effettuate.
6) DIRITTI DEL CONSUMATORE IN CASO DI
RECESSO O ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Quando il consumatore esercita il diritto
di recesso dal contratto nei casi di cui
ai due precedenti paragrafi o il
pacchetto turistico viene cancellato
prima della partenza per qualsiasi
motivo, tranne che per colpa del
consumatore, questi ha diritto di
usufruire di un altro pacchetto di qualità
equivalente o superiore senza supplemento
di prezzo, o di qualità inferiore previa
restituzione della differenza del prezzo,
oppure gli è rimborsata, entro sette
giorni lavorativi dal momento del recesso
o della cancellazione, la somma di denaro
già corrisposta.
In questi casi il consumatore ha diritto
ad essere risarcito di ogni ulteriore
danno dipendente dalla mancata esecuzione
del contratto, tranne quando
l'annullamento del viaggio dipenda : - al
mancato raggiungimento del numero di
partecipanti
indicato, ed il viaggiatore ne abbia
ricevuto comunicazione scritta almeno 20
giorni prima della data di partenza,
- oppure da causa di forza maggiore,
escluso in ogni caso l'eccesso di
prenotazioni.
7) CONDIZIONI DI RIMBORSO
In caso di recesso o rinuncia per motivi
diversi da quelli di cui sopra il
consumatore avrà diritto al rimborso del
costo del viaggio al netto delle
penalità qui di seguito elencate:
- 10% più spese d'iscrizione sino a 30
giorni prima della partenza;
- 25% più spese d'iscrizione sino a 21
giorni prima della partenza;
- 50% più spese d'iscrizione sino a 11
giorni prima delkla partenza ;
- 75% più spese d'iscrizione sino a 3
giorni prima della partenza;
- NESSUN RIMBORSO dopo tale termine.
8) CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Viaggiatore può farsi sostituire da
un terzo che soddisfi tutte le condizioni
per la fruizione del servizio, nei
rapporti derivanti dal contratto, ove lo
comunichi per iscritto entro e non oltre
4 giorni lavorativi prima della partenza
indicando le complete generalità della
persona che lo sostituisce e non vi
ostino ragioni attinenti al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari, o
problemi per diverse sistemazioni
alberghiere.
Il cedente ed il cessionario sono
solidamente responsabili nei confronti
dell'organizzatore del contratto per il
pagamento del saldo del prezzo, nonchè
per le eventuali spese supplementari
risultanti da detta cessione.
L'organizzatore si riserva tuttavia senza
impegni nè responsabilità di rimborsare
eventuali somme recuperate per i servizi
non usufruiti a seguito di rinuncia.
9) RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE
Lorganizzatoreatore è responsabile
dei danni arrecati al consumatore a
motivo dell'inadempimento totale o
parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le
stesse siano effettuate da lui
personalmente, che da terzi fornitori dei
servizi ed è tenuto a risarcire il danno
sofferto dal consumatore, salvo il
diritto di rivalersi nei confronti dei
fornitori. In tale caso l'organizzatore
è surrogato in tutti i diritti e azioni
del consumatore verso i terzi
responsabili.
L'organizzatore è esonerato dalla
responsabilità quando la mancata o
inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal
fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un
caso fortuito o di forza maggiore.
L'organizzatore o il venditore apprestano
con sollecitudine ogni rimedio utile al
consumatore al fine di consentirgli la
prosecuzione del viaggio salvo il diritto
al risarcimento del danno nel caso in cui
l'inesatto adempimento sia imputabile al
consumatore.
10) RECLAMI
Ogni mancanza nell'esecuzione del
contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinchè
l'organizzatore il suo rappresentante
locale o l'accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresi sporgere
reclamo mediante l'invio di una
raccomandata , con avviso di ricevimento,
all'organizzatore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data di
rientro.
11) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni derivanti
dall'inadempimento o dalla mancata
esecuzione del contratto non può essere
inferiore :
- per danni alla persona ai limiti
previsti dalla Convenzione di Varsavia
del 1929 sul trasporto aereo
internazionale resa esecutiva con L.
841/32, dalla Convenzione di Berna del
1961 sul trasporto ferroviario, resa
esecutiva con L.806/63 e dalla
Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV)
resa esecutiva con L. 1084/77, per ogni
altra ipotesi di responsabilità
dell'organizzatore e del venditore
(termine di prescrizione : 3 anni dal
rientro salvo termine di 18 mesi per
inadempimento prestazioni di trasporto);
- per danni diversi dal danno alla
persona, a quanto previsto dall'art.13
della Convenzione di Bruxelles (CCV)
(termine di prescrizione : 1 anno dal
rientro);
E' nullo ogni accordo che stabilisca
limiti di risarcimento inferiori a quelli
delle suddette leggi.
12) VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti
dei viaggiatori limitatamente alla durata
del trasporto con i loro mezzi, in
conformità a quanto da essi previsto
nelle proprie condizioni di trasporto. I
programmi sono pubblicati dietro la sola
responsabilità dell'organizzatore di
viaggi. Non sono quindi pubblicati per
conto dei vettori i cui servizi vengono
impiegati durante il viaggio, nè quindi
li impegnano.
13) STRUTTURE RICETTIVE
L'organizzatore dichiara, sotto la
propria responsabilità, che le strutture
ricettive indicate nel presente catalogo
sono tutte munite di regolare
autorizzazione conformemente alla
regolamentazione dello Stato di
destinazione interessato.
14) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti ai viaggi di soggiorno
dovranno essere in possesso di passaporto
individuale o altro documento valido per
i Paesi previsti dell'itinerario, oltre
che dai visti e dalle vaccinazioni quando
necessarie come previsto dalle
informazioni fornite per iscritto
dall'organizzatore e dal venditore prima
della partenza. Essi, inoltre dovranno
attenersi all'osservanza delle regole di
normale prudenza e diligenza, a tutte le
informazioni fornitegli
dall'Organizzatore, nonchè ai
regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative vigenti nel
Paese inerente il viaggio od il
soggiorno. I partecipanti saranno
chiamati a rispondere dei danni che
l'Organizzatore dovesse subire,a causa
della loro inadempienza a quanto sopra
elencato.
15) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia sarà competente il
foro di Firenze.
16) COPERTURA ASSICURATIVA
La garanzia assicurativa di cui all'art.
13 della L.R.T. 16/94 coperta dalla
polizza C.C.V. n. 103.524.404.93 La
Fondiaria
con massimali di responsabilità verso
terzi di 1.549.370,69 per ogni
sinistro con il limite per ogni persona,
per danni corporali subiti
516.456,89, per danni materiali fino al
limite di 258.228,44, per sinistri
e 15.493,70 per ogni persona.
Per danneggiamenti a cose e persone come
previsto nello schema approvato dalla
Giunta Regionale n.5283 del 30/5/94.
L'Assicurazione comprende la
responsabilità civile derivante
all'assicurato ai sensi della C.C.V.
legge n. 1084 del 27/12/77 nonchè ai
sensi della relativa CEE 90/314 del
16/6/90 e L.R.T. n.16 dell'8/2/94 per
danni involontariamente cagionati a terzi
compreso i clienti, incluse le perdite
patrimoniali con massimali per ogni
sinistro fino a 12.911,42 .
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA rilasciata
dalla provincia di Firenze n.265 del
24/04/92.
Il presente programma di viaggio è
conforme al testo verificato dalla
Provincia di Firenze ai sensi della
L.R.T. 16/94.
17) POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE
Prima della partenza è possibile, anzi
consigliabile la sottoscrizione
facoltativa di polizze assicurative a
copertura delle spese sostenute dal
Consumatore per l'annullamento del
contratto o per il rimpatrio in caso di
incidente o malattia.
18) VALIDITA' DEL PROGRAMMA
fino all'ultima data di scadenza di ogni
catalogo pubblicato.
19) INFORMAZIONI AL CONSUMATORE
- Indicazioni di carattere generale in
materia di passaporto e visto (se
necessari) e termini per il rilascio. -
Obblighi sanitari (se richiesti) e
relative formalità. - Numero minimo di
partecipanti (laddove richiesto).
IL PRESENTE PROGRAMMA DI VIAGGIO E'
REDATTO AI SENSI DELLA L.R.T. 16/94.
ORGANIZZAZIONE TECNICA : CERTOSA VIAGGI
SRL
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA
PROVINCIA DI FIRENZE N. 265 DEL 24/4/92
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